I buoni fruttiferi postali cointestati sono dei BFP che vengono intestati a più persone.

Continua a leggere per scoprire come funzionano questi particolari Buoni Fruttiferi Postali, come aprirli e come operare per il rimborso quando arriverà la scadenza.

Buoni fruttiferi cointestati: info generali

Partiamo dal dire che la co-intestazione di un buono fruttifero postale può essere fatta in due modalità:

  • a pari facoltà di rimborso (PFR, o FPR), quando tutti i co-intestatari del sito possono chiedere il rimborso, e dunque l’estinzione, del buono;
  • NON a pari facoltà di rimborso, quando per poter chiedere il rimborso e la conseguente estinzione, tutti i co-intestatari devono essere d’accordo ed agire in maniera congiunta.

Buoni fruttiferi postali cointestati: chi può ritirarli? Info rimborso

Quando si ha un buono fruttifero intestato a più persone, tutte possono chiederne il rimborso grazie alla clausola PFR (Pari Facoltà di Rimborso).

I Bfp cointestati sono nominativi, il che significa che non si possono cedere ad altre persone ma, per poter essere estinti, devono necessariamente essere ritirati da parte degli interessati (o di uno di essi).

L’unica ipotesi in cui può avvenire il trasferimento di un buono è nel caso di morte di uno degli intestatari: ecco che gli eredi possono decidere se lasciare in essere il buono, continuando a far maturare interessi, oppure se estinguerlo secondo le modalità che sono state previste al momento della sottoscrizione.

Bfp cointestati decesso cointestatario: cosa accade

A volte accade che un buono postale venga lasciato ai figli o ai nipoti, da parte dei genitori o dei nonni, come piccolo aiuto economico sul quale poter contare in caso di necessità.

Accade, ora, che le Poste Italiane chiedano tutta una serie di adempimenti burocratici per poter rimborsare un buono postale intestato ad una persona deceduta:

  • certificato di morte del cointestatario;
  • apertura delle pratiche di successione;
  • presenza degli eredi.

Secondo La Legge per Tutti, questa prassi sarebbe assolutamente illegittima perché i Bfp sono dei titoli nominativi che sono rimborsabili:

  • a vista se presentati all’ufficio postale dove sono stati emessi;
  • dopo 6 giorni in altri uffici postali sul territorio italiano

Se i buoni cointestati hanno, come abbiamo detto prima, la clausola PFR (nota anche come FPR, ovvero Facoltà di Pari Rimborso), ognuno dei co-intestatari ha pieni diritti sul buono, anche nel caso in cui l’altro venga a mancare.

Questo significa che, volendo, può anche ritirare al 100% il valore del buono ed estinguerlo.

Le uniche due condizioni obbligatorie sono:

  • presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • esibizione del buono che si vuole estinguere.

Il comportamento delle Poste Italiane non dovrebbe cambiare nel caso in cui uno dei due co-intestatari venga a mancare. Secondo il codice civile, infatti, sarebbe tenuta al rimborso del buono postale secondo le modalità che abbiamo detto sopra (a vista o entro 6 giorni, a seconda se il buono viene presentato all’ufficio postale di emissione o no).

La Suprema Corte ha infatti ribadito il principio secondo il quale, con la clausola PFR, tutte le operazioni sul buono possono essere fatte in maniera disgiunta dalle due persone. Questo significa anche alla morte di una delle due persone, l’altra può chiedere, per legge, l’estinzione del buono senza bisogno di presentare alcuna documentazione che riguarda proprio il decesso e la successione.

Questo discorso non vale, invece, per i buoni postali cointestati per i quali manca la clausola PFR, perché questi ultimi consentono di esercitare i diritti (e dunque anche il rimborso) solo in maniera congiunta.

Cosa fare se le Poste rifiutano il pagamento a vista?

La prima cosa da fare è quella di rivolgersi ad un altro ufficio postale, a volte basta semplicemente cambiare impiegato (e direttore) per avere una risposta differente.

Se neanche questa opzione funziona, l’unica alternativa è quella di rivolgersi ad un avvocato per ottenere giudizialmente e tramite sentenze quanto spettante, oppure ricorrere all’arbitro bancario finanziario.